Art. 13.

      1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
      2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant'anni».
      3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
      Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
      Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

      4. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
      In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

      5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

 

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          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».

      6. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».